imagesNegli ultimi giorni di giugno, Age.na.s ha pubblicato due comunicati relativi alle novità sulla Formazione a Distanza, in particolar modo sulla prova di verifica finale ECM, e sul numero di crediti acquisibili dal singolo docente-tutor-relatore.
Vediamo nel dettaglio quali sono le modifiche da tenere in considerazione.

Gli ultimi comunicati pubblicati nel sito di Age.na.s, come spesso accade, hanno fatto nascere numerosi dubbi tra i vari Provider ECM nel capire come procedere in seguito alle nuove direttive.
Proviamo a interpretarle singolarmente.
– 23/06/2014: Indicazioni della Commissione Nazionale per la Formazione Continua sulla Formazione a Distanza.
La parte del comunicato che risulta poco chiara è relativa alla prova di verifica finale:

In merito alla prova di verifica di eventi FAD, considerato che la FAD consente l’apprendimento basato su materiali durevoli che permettono la ripetitività illimitata della fruizione, nel caso di valutazione effettuata attraverso il questionario a scelta multipla e nel caso di eventi FAD erogati attraverso strumenti informatici è stato deciso di consentire un numero ‘illimitato’ di tentativi. Tale possibilità è consentita solo nel caso in cui ad ogni nuovo tentativo coincide un cambiamento sostanziale della prova, tale da rendere la stessa significativamente diversa dalla precedente (ovvero un nuovo set di domande). Qualora ciò non si verificasse (ovvero se il set di domande rimane lo stesso ed allo stesso viene solo applicata la doppia randomizzazione) il limite massimo di ripetizioni della prova è stato stabilito nel numero di 5 possibilità.

L’interpretazione più plausibile che presenta comunque dei lati oscuri, dovrebbe essere la seguente:
Agenas ha deciso di consentire un numero ‘illimitato’ di tentativi. Tale possibilità è consentita solo nel caso in cui si abbia a disposizione un set di domande di gran lunga superiore a quelli effettivamente somministrati al discente. Ad esempio, un corso che da diritto a 10 crediti dovrà avere una prova di verifica con 30 domande prese da un set di 60. (modalità attualmente applicata da regione Lombardia)
“Qualora ciò non si verificasse (ovvero se il set di domande rimane lo stesso o varia solo per poche domande) il limite massimo di tentativi da parte del discente di superare la prova finale è stato stabilito nel numero di 5 possibilità.

Quel che non è chiaro è di quanto esattamente debba essere superiore il set a domande a disposizione rispetto a quelle effettivamente presentate al discente. Il doppio? Il triplo? Tale dettaglio non è stato ancora chiarito da Agenas.
Quel che invece è certo è che la nuova procedura va applicata dal 1/07/2014 per i nuovi corsi, non per quelli in essere.

– 23/06/2014: Definizione del numero di crediti acquisibili dal singolo docente/tutor/relatore
La parte del comunicato che risulta poco chiara è la seguente:

Al fine di evitare che per uno stesso evento i crediti vengano calcolati due volte nel caso in cui un soggetto rivesta contemporaneamente più ruoli (docente/tutor/relatore e discente), è vietata l’attribuzione di crediti per più ruoli all’interno dello stesso evento. In tal caso nel rapporto dell’evento il nominativo del professionista sanitario può comparire una sola volta con i crediti o di docente/tutor/relatore o di discente, lasciando al professionista la relativa scelta.

L’interpretazione più plausibile dovrebbe essere la seguente:

  • Non è consentito inserire all’interno del tracciato lo stesso nominativo più di una volta (campo “Codice fiscale”).
  • Non è consentito inserire lo stesso nominativo con ruoli differenti all’interno dello stesso tracciato (campo “Ruolo / Tipo crediti”);
  • Non è consentito ripetere l’inserimento di uno stesso nominativo in edizioni differenti dello stesso evento formativo, nemmeno con ruoli differenti.

Di conseguenza, per eventi con più edizioni i docenti/relatori/tutor possono acquisire i crediti o come docente, o come tutor, o come relatore, o come discente, solo per la prima edizione.

Quel che però ancora risulta poco chiaro è:

– il docente/tutor/relatore dovrà prima dell’evento, con quale ruolo gli vengano attribuiti i crediti?
– Nel caso in cui voglia ottenere i crediti semplicemente come discente, dovrà comunicare la sua eventuale professione sanitaria/disciplina in modo che venga indicata in sede di accreditamento dell’evento?
– il numero dei docenti/tutor/relatori che decidano di fruire dei crediti come discenti deve essere conteggiato in sede di accreditamento dell’evento tra i partecipanti dichiarati?
– il docente/tutor/relatore dovrà compilare il questionario di apprendimento riservato ai discenti?

In attesa di ricevere delucidazioni da parte di Age.na.s., la formazione ECM continua!